Sicurezza antincendio: la nuova normativa
Il Dm del 25 gennaio 2019 ha integrato le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione, elencate dal decreto ministeriale 246/87.
Oltre alle prescrizioni inerenti la sicurezza antincendio delle facciate, la recente normativa ha introdotto nuovi riferimenti alla gestione della sicurezza degli stabili destinati a civile abitazione, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri.
Parliamo quindi di indicazioni normative obbligatorie per l’amministratore di condominio. Ma entro quando dovranno essere applicate?
Antincendio condominio: termini di applicazione
Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, il termine è il 6 maggio 2020. Con riferimento agli adempimenti impiantistici richiesti per edifici di maggiore altezza (sistemi di allarme antincendio e di evacuazione sonora in emergenza), invece, si slitta al 6 maggio 2021.
All’amministratore rimane inoltre il compito di coordinare i titolari di attività con sede nel condominio nella gestione dell’emergenza – come espresso, a suo tempo, dal Dm del 10 marzo 1988: «quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio» – e l’obbligo di segnalazione di inizio attività ai fini antincendio per gli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri.
Il responsabile del condominio, infine, dovrà adoperarsi per attuare, nei termini previsti, le prescrizioni di sicurezza impartite dall’autorità competente per la prevenzione incendi. In caso contrario, potrebbe risultare contestabile la violazione dell’art. 650 del codice penale: disobbedire agli ordini dei vigili del fuoco, insomma, resta un reato.