Il condominio è tenuto a risarcire al terzo i danni subiti a causa di un guasto o di un malfunzionamento dell’ascensore condominiale.
Secondo l’ordinanza della Cassazione Civile (n. 31215/2019), tuttavia, il condominio può rivalersi sulla ditta incaricata della manutenzione che non ha attuato gli interventi necessari. Perché ciò sia possibile, il sinistro dev’essere imputabile a un malfunzionamento preesistente, già noto alla ditta e non eliminato da quest’ultima.
Ascensore condominiale guasto: la vicenda
Un ascensore condominiale, a seguito di un malfunzionamento, accelera bruscamente causando a una donna un infortunio. Quest’ultima ottiene il risarcimento dei danni subiti dal condominio, che agisce a sua volta nei confronti della ditta incaricata della manutenzione dell’ascensore, chiedendo il rimborso di quanto versato all’infortunata.
Secondo il condominio il malfunzionamento si era già manifestato prima del sinistro e, nonostante la ditta ne fosse consapevole, la stessa non aveva provveduto a porvi rimedio.
Una volta appurata la veridicità di quanto dichiarato da condominio, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Napoli confermano la condanna della ditta di manutenzione. La soccombente propone quindi ricorso per Cassazione.
Ascensore condominiale guasto: il ricorso per cassazione
La ditta lamenta un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito: la Corte d’Appello avrebbe errato nell’ascrivere la responsabilità del sinistro anche alla ditta, posto che, secondo quest’ultima, la modifica e l’aggiornamento dell’impianto erano scelte riservate alla sola proprietà dell’immobile.
Gli Ermellini escludono, tuttavia, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito integri un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.
Nello specifico, la Corte non ritiene discutibile il fatto che il collegio abbia attribuito un significato diverso alle risultanze fattuali dell’ATP: l’accertamento tecnico preventivo non contiene valutazioni tecniche sulle cause dei danni, ma serve soltanto a “fotografare” una situazione, a beneficio del giudice e delle parti.
Il giudice di merito può quindi valutare gli elementi e le considerazioni dal consulente tecnico, qualora li ritenga utili ai fini della decisione. Tuttavia, in virtù del principio del libero convincimento, non vi risulta vincolato in alcun modo.
Nel caso in questione, la Corte d’Appello ha ritenuto che tra gli obblighi del manutentore vi sia non solo quello di intervenire ogni volta che l’ascensore presenta un inconveniente, ma anche quello di segnalare alla proprietà la sostituzione di componenti obsoleti, causa di possibili malfunzionamenti e di danni ai trasportati.
Ascensore condominiale guasto: conclusioni
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nonché a un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Fonte: Altalex
Articoli correlati: Ascensori in condominio: pagano anche i negozi a piano terra?