In un Condominio si parla di costruzione illecita se quest’ultima si protende su una proprietà altrui. Così dichiara la Cassazione con la sentenza 9877 del 2018, che ha trattato il caso di un balcone realizzato sopra il tetto di un magazzino.
Il proprietario del magazzino citava in giudizio il sovrastante condòmino, chiedendo il risarcimento del danno e la rimozione dell’opera, in quanto lesiva del diritto di proprietà e priva di autorizzazione condominiale.
Il convenuto deduceva invece la legittimità della stessa, chiedendo l’accertamento all’usucapione del diritto allo stendere i panni e la condanna della controparte all’abbassamento della soglia del magazzino, sostenendo che l’uso della colonna d’aria (al di sopra del capannone e del cortile condominiale) fosse comune. Principio che non ha trovato d’accordo la Corte d’appello, che così risponde: mentre il cortile è parte comune del condominio, il magazzino e la soprastante colonna d’aria sono da considerarsi entrambi beni in proprietà esclusiva.
La Corte ha quindi rilevato l’illegittimità del manufatto, chiarendo il principio per cui l’ampliamento di finestre con balconi in aggetto può rappresentare un aggravamento di servitù.
Sembra quindi che l’intraprendente condòmino, oltre alle spese del giudizio, dovrà mettere a preventivo il costo di un’asciugatrice.