Canna fumaria condominio
Canna fumaria in condominio: in caso di danni da canna fumaria privata, la responsabilità cade anche sul Condominio e sul suo Amministratore?

Canna fumaria in Condominio: chi è il responsabile in caso di danni?

In Condominio, in caso di omessa manutenzione della canna fumaria privata, la responsabilità civile e penale riguarda il proprietario, oppure il Condominio e il suo Amministratore?

Scopriamolo insieme.

Incendio da canna fumaria in condominio: quando il responsabile è il proprietario.

In presenza di un impianto di riscaldamento privato, il proprietario dell’impianto (e di conseguenza della canna fumaria) è tenuto ad affidarne l’installazione ad un tecnico abilitato e ad adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente (art. 8 del D.M. n. 37/2008).

A loro volta, le imprese installatrici – al termine delle operazioni di installazione e di messa in servizio degli impianti – dovranno rilasciare al committente la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 7 del sopracitato decreto.

Il proprietario dell’impianto, ai sensi dell’art.2051 c.c., è quindi responsabile della sua custodia e dei danni provocati dal medesimo, ed è responsabile penalmente per i reati colposi cagionati in occasione del suo utilizzo.

Questo non accade solo qualora il proprietario sia in grado di provare il caso fortuito, ovvero l’avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente (Cass. 7285/1990).

Se la canna fumaria è privata, l’unico responsabile è il condomino.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6127/2018, con la quale ha escluso la responsabilità di due imprenditori per l’incendio della copertura in legno di un Condominio. L’incendio si era sviluppato da una canna fumaria privata – secondo quanto sostenuto dalla controparte, non debitamente isolata – causando gravi danni agli appartamenti di altri condòmini.

La Suprema Corte ha ritenuto che l’incendio fosse scaturito dalla fuliggine depositata all’interno della canna fumaria, alla cui manutenzione il proprietario non aveva mai provveduto. Ha confermato inoltre l’impossibilità di stabilire che l’incendio fosse scaturito dalla non idonea installazione della canna fumaria.

Scagionati, quindi, sia gli impresari che il Condominio. Al condòmino in questione, invece, non possiamo che consigliare un bravo spazzacamino.

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