Il prossimo 19 settembre entrerà in vigore il tanto atteso Decreto 101/2018, che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento Europeo 679/2016.
Il quadro normativo che ne deriva è piuttosto complesso, soprattutto considerando che il “vecchio” Decreto Privacy 196/2003 non sarà abrogato. A dispetto di quanto anticipato nei mesi scorsi, infatti, verrà rielaborato ed integrato così come previsto dal neonato decreto.
Basti pensare ai riflessi penalistici, al rapporto tra Autorità Garante e Autorità Giudiziaria, e alla tecnica di abrogazione ad efficacia differita di alcune norme del vecchio codice. Difficoltà di vario genere che, con ogni probabilità, faranno aumentare il numero dei ricorsi all’Autorità Giudiziaria contro i provvedimenti del Garante.
Ma quali sono le novità introdotte dal decreto 101/2018?
Decreto 101/2018: le principali novità
Alcune riguardano l’aspetto sanzionatorio: vengono recuperati dei reati previsti dal Codice Privacy (come il trattamento illecito di dati personali, l’acquisizione fraudolenta e le false dichiarazioni rese al Garante), ritrattando in via definitiva la previsione di una totale “cancellazione” delle sanzioni penali.
Viene diminuita a 14 anni la maggiore età per esprimere il consenso al trattamento.
E’ inoltre introdotta la figura del “designato per specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati” all’interno dell’organigramma aziendale Privacy (figura che non va confusa col “vecchio” responsabile interno del trattamento).
Con riferimento a questi ambiti – ma non solo – le puntualizzazioni che emergono dal testo di coordinamento sono molte, e un’attenta disamina di ogni norma e aggiornamento diventa imprescindibile.
La buona notizia è che le soluzioni non mancano: sarà infatti compito di professionisti, società ed istituzioni, garantire una lettura chiara e il più possibile armoniosa dell’articolato corpus normativo.
A fare la differenza, saranno le competenze e la professionalità degli esperti in questione.
Per approfondire: rubrica Privacy in Condominio