Cambiare il fornitore per i servizi elettrici e per il riscaldamento è una scelta dell’amministratore, che si pone come obiettivo il contenimento dei costi energetici. Ma attenzione alla corretta applicazione dell’Iva.
Quest’ultima, infatti, viene assolta dal consumatore finale (in questo caso dal Condominio), e se non correttamente applicata può provocare un maggior onere “collettivo”.
Il Dpr 633/72 indica quali prestazioni di servizio sono riconducibili all’imposta agevolata del 10%: nello specifico, potranno usufruirne le forniture di energia elettrica per uso domestico all’interno di edifici a destinazione residenziale, mentre, con riferimento al gas da riscaldamento, potrà considerarsi soggetta ad aliquota del 10% la sola «somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui».
Ma come comportarsi in presenza di un impianto di riscaldamento centralizzato?
L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 108/2010 e 112/2010 aveva chiarito che, in caso di impianto centralizzato, il limite di 480 mc andava riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituivano il condominio (in altri termini, il limite di 480 mc andava moltiplicato per il numero delle unità immobiliari servite).
Successivamente, tuttavia, il Decreto Sviluppo Dl 70/2011, convertito nella Legge 106/2011, ha stabilito che l’aliquota ridotta si applica all’impianto e non al singolo utente. Stando al tenore letterale della norma, quindi, l’aliquota agevolata si applica al singolo contratto di somministrazione di gas naturale, indipendentemente dal fatto che ne usufruiscano più utenti.
In conclusione, l’unico parametro legale su cui basare l’agevolazione dell’iva sui primi 480 mc di consumo è il contratto di fornitura, senza che assuma alcun rilievo il numero delle unità immobiliari servite.