Prevenzione-condominio

COVID-19 E ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: LE PRECAUZIONI IN CONDOMINIO

Dopo aver esaminato nel precedente articolo le precauzioni di massima necessarie per lo Studio professionale dell’Amministratore, analizziamo oggi quelle da adottare per gli Enti Condominiali, all’interno dei quali, al di là delle direttive rispetto alla pulizia e all’eventuale sanificazione delle parti comuni, dovranno essere rispettate le norme generali dettate su tutto il territorio nazionale oltre che, come si usava dire un tempo, quelle “del comune buon senso”.

INFORMAZIONI AI CONDOMINI

E’ più che opportuno che l’Amministratore provveda a mantenere una costante e attiva comunicazione con i propri amministrati, informando e formando e, se del caso, fornendo loro fonti e dati ufficiali.

Non sono pochi i professionisti che vi hanno provveduto, con apposite comunicazioni e, non per ultimo, cartellonistiche dedicate fatte circolare o posizionate nelle parti comuni degli edifici caratterizzate da maggiore transito.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Così come per lo Studio, a stretto rigore interpretativo della normativa emergenziale la “sanificazione” appare necessaria solo in presenza di casi confermati di contagio o di quarantena, mentre la “normale” igienizzazione e pulizia delle parti comuni potrà essere affidata al personale normalmente addetto o ad apposita impresa di pulizia.

Va da sé che il cauto Amministratore vi provvederà secondo coscienza e a fini di tutela della collettività condominiale, unitamente della propria responsabilità professionale[1].

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE

La convivenza in condominio rende talvolta difficile il mantenimento della prescritta distanza di almeno un metro. Soprattutto nel caso in cui vi fossero, o riprendessero, lavori sulle parti comuni; in tal caso sarà opportuno anche contattare l’impresario al fine di concordare, oltre ad un sempre proficuo scambio di informazioni, almeno alcune regole di base. Certamente dovrà essere pretesa, in caso di impossibilità di mantenimento della distanza di almeno un metro, l’adozione di corretti dispositivi di protezione.

CONSEGNA PACCHI

E’ agevole prevedere che le attività di consegna a domicilio di pacchi, farmaci e altre tipologie di merci, intensificatesi enormemente nei giorni del lock down,  non diminuiranno, almeno nel breve periodo, di molto.

Il notevole “movimento” degli addetti deve pertanto essere valutato e considerato dall’Amministratore, se del caso con l’ausilio dell’eventuale portiere o custode.

Si ricorda che sono ormai invalsi e divenuti estremamente veloci i pagamenti senza l’utilizzo del contante che, di conseguenza, parrebbe opportuno suggerire ai condòmini.

Ove ciò non sia possibile e, di conseguenza, si provveda a pagamenti in contanti, sarà opportuno suggerire come necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.

Per le consegne è da favorire che esse avvengano negli spazi comuni, anche per evitare, il più possibile, il contatto diretto con il custode, il dipendente, il portiere o il condòmino destinatario.

Per tali incombenze anche le associazioni di categoria suggeriscono la predisposizione di una apposita cartellonistica informativa collocata in punti strategici e ben visibili.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E COMMERCIALI

In presenza di attività di questo genere, assai frequente, è opportuno prevedere, possibilmente convenendo le modalità con i relativi titolari, ulteriori attività di pulizia e igienizzazione, stante il maggior transito che probabilmente deriverà dalla riapertura delle attività in concomitanza con la “Fase 2” dell’emergenza.

RIFIUTI

Nel caso di presenza di persone contagiate o in quarantena le indicazioni sono, al momento, per la non differenziazione; tutti i rifiuti, dunque, siano essi plastica, vetro, carta, umido, metallo fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso, andranno raccolti dagli interessati in un unico sacchetto destinato alla raccolta indifferenziata.

Per quanto riguarda, invece, la usuale raccolta, essa continuerà con le modalità sempre adottate.

Al riguardo sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità e su quelli regionali, come già indicato, sono disponibili ulteriori informazioni.

Avv. Andrea Broglia

[1] Il DPCM del 26 aprile specifica le situazioni in cui gli ambienti devono essere “sanificati”; la Circolare n. 5443 del Ministero della Salute affronta il tema in modo dettagliato sia per gli ambienti sanitari sia per quelli non sanitari, precisando anche le sostanze attive per l’eliminazione del virus. Rimandiamo alla lettura del provvedimento per i dettagli. Al fine di determinare la differenza tra le diverse attività che possono essere effettuate è indispensabile peraltro verificare le disposizioni che regolamentano l’attività di “sanificazione”: il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e il Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274. In quest’ultimo decreto vi sono le definizioni che seguono.
PULIZIA: Sono le attività e le operazioni finalizzate a rimuovere polveri, materiale non desiderato e sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
DISINFEZIONE: E’, questa, l’attività volta a rendere sani determinati ambienti confinati e le aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni.
DISINFESTAZIONE: Si tratta del complesso delle operazioni atte a distruggere piccoli animali, come parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, anche molesti e non desiderati.
SANIFICAZIONE: Vengono così definite le operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione o tramite il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione) o mediante una diversa modulazione di illuminazione e rumore.
Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non professionali. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.
Sembra dunque che la sanificazione sia da intendersi come costituita da attività di pulizia e da attività di disinfezione e che il termine “sanificazione” usato nei protocolli si riferisca all’insieme delle attività di pulizia e di disinfezione, in particolare delle superfici.
I requisiti tecnico professionali (specificati dall’art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274), sono richiesti solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (che non siano limitate alla sola pulizia e disinfezione).
La misura più efficace e adatta a prevenire la possibile trasmissione appare dunque essere quella di  un “pulizia energica delle superfici” unitamente alla “loro disinfezione”.
Se sono previsti semplici interventi di pulizia e igienizzazione, possono essere affidati a chi abitualmente svolge le pulizie in azienda, con utilizzo di prodotti dei quali gli addetti conoscano le proprietà e modalità di impiego e, ovviamente, con utilizzo dispositivi di protezione. Una tale procedura potrà essere effettuata con frequenza.
In caso siano necessari interventi più radicali e si optasse per una impresa esterna, le ditte specializzate normalmente producono l’iscrizione alla CCIAA e il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art.26 DLGS 81/08, per quanto in assenza di un obbligo in tal senso.

Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.