Quando si parla di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina – ovvero del reato previsto dall’art. 677 c.p. – se il crollo riguarda il soffitto sottostante il lastrico condominiale, non è detto che l’unico responsabile sia l’Amministratore di Condominio.
Questo il principio espresso dalla sentenza n. 16894/2018 (Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione), a fronte del crollo del soffitto di un appartamento all’ultimo piano, avvenuto a causa di infiltrazioni dal lastrico solare condominiale posizionato al di sopra di quest’ultimo.
Se è vero che in Condominio esistono responsabilità comuni che ricadono sull’Amministratore – come nel caso di pericolo proveniente da parti comuni dell’edificio – infatti, non significa che le stesse esimano i singoli condòmini dall’operarsi per evitare che tali pericoli diventino tali, attraverso la cura dello stato di manutenzione della propria unità immobiliare. Questo, specifica la Cassazione, al di là del fatto che la risoluzione definitiva implichi l’intervento su parti condominiali dello stabile.
Insomma, per i condòmini lavativi “scaricare il barile” non sarà più un’opzione.
Fonte: www.condominioweb.com