Salta al contenuto principale

VeryFastPeople

Diffamazione nei confronti dell’amministratore: quando è reato

Scatta la condanna per diffamazione per il condomino che con una e-mail indirizzata a un altro proprietario insinua la non correttezza dell’operato dell’amministratore dello stabile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12186/2022, respingendo il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Torino a 700 euro di multa per aver inviato tre e-mail a un altro condomino, in cui sollevava sospetti sui conti presentati dall’amministratore definendoli “fasulli”.

Per i giudici supremi ad integrare il reato, infatti, è sufficiente anche soltanto una mail, non potendosi escludere che il contenuto diventi oggetto di discussione con gli altri condomini. 

Critica legittima e offesa illegittima: qual è la differenza?

Affinché si possa parlare di diffamazione nei confronti dell’amministratore, e quindi di un reato, è necessario innanzitutto che vi sia una offesa.

La differenza tra critica legittima e offesa illegittima sta nel fatto che la prima è rivolta a censurare l’operato di un soggetto, perché errato, mentre la seconda è un attacco all’altrui immagine professionale o morale.

Dire «L’amministratore ha sbagliato i calcoli» è quindi lecito; dire invece «i conti sono fasulli» diventa diffamazione.

Il secondo elemento da considerare è quello della pluralità dei destinatari dell’offesa. Chi si rivolge all’amministratore, anche se in presenza di più persone, non commette diffamazione ma “semplice” ingiuria (si pensi alla riunione di condominio). In tal caso, qualora il danno sia dimostrato, la vittima dovrà ricorrere a un avvocato civilista affinché agisca in processo contro il responsabile. L’indennizzo sarà quantificato in relazione alla gravità della parola proferita, del numero di persone presenti e del tempo in cui l’offesa è rimasta eventualmente pubblicata. Dopodiché, condannerà il convenuto a pagare un’ulteriore sanzione da versare alle casse dello Stato.

Se invece l’offesa viene proferita in assenza della vittima e condivisa con almeno due persone (anche in momenti distinti) il condomino commette reato di diffamazione.

Leggi anche: Sicurezza antincendio in condominio: responsabilità penali per l’amministratore