Come non infuriarsi quando, tornati da una lunga giornata di lavoro, una macchina in sosta vietata ci impedisce di accedere al garage o al cortile di casa?
Ebbene, sappiate che, qualora il trasgressore si rifiuti di spostare la propria auto, incorrerebbe nel reato di violenza privata.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sezione V Penale, sentenza n. 51236/2019) dichiara infatti inammissibile il ricorso presentato da un condomino avverso alla sentenza che lo dichiarava responsabile di tale reato (articolo 610 del Codice Penale).
Diversa invece la situazione di chi, tramite il parcheggio abusivo, rende difficoltoso ma non impossibile l’accesso: in questo caso il reato di violenza privata non sussiste (sentenza 1912/2018 della Cassazione).
Parcheggio abusivo in condominio: la vicenda
Un condomino si rifiutava si rimuovere l’auto parcheggiata all’ingresso di un cortile in uso anche a un altro condomino, impedendo così a quest’ultimo di accedervi e di prelevare degli attrezzi lì depositati.
Il trasgressore, condannato in base all’articolo 610 del Codice Penale, presentava quindi ricorso per inosservanza della legge penale, sostenendo che il rifiuto non è equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l’integrazione del reato.
Parcheggio abusivo in condominio: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali: la violenza, ha spiegato, si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare o limitare la libertà dell’individuo.