Piscina fuori terra in condominio: quali sono le regole?
Se il regolamento condominiale non dispone diversamente, la legge consente ai singoli condomini di installare una piscina fuori terra in condominio, all’interno di una porzione di proprietà esclusiva. I condomini dovranno avvisare preventivamente l’amministratore, ma non sarà necessaria alcuna autorizzazione assembleare (art. 1122 c.c).
La piscina in questione non dovrà tuttavia recare danno alle parti comuni, ovvero determinare “pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”. L’accertamento di tali circostanze spetta al giudice di merito che potrà inibire la nuova destinazione della piscina, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17/04/2001, n. 5612).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che il danno non va inteso solo come danno materiale, ma deve essere esteso anche al danno di ordine edonistico ed estetico (C. Cass., Sent. n. 1947/1989).
Sul punto, con riferimento all’installazione di una piscina fuori terra in condominio, la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistente il reato in questione in quanto l’opera “deve, pur sempre, avere i connotati modificativi tendenzialmente stabili e non può ritenersi in presenza di opere precarie perché destinate ad un uso temporaneo e facilmente amovibili al termine di utilizzo, situazione riscontrabile, nel caso in esame, in considerazione delle dimensioni della piscina gonfiabile appoggiata sul suolo e destinata per la sua stessa tipologia costruttiva ad essere sgonfiata al termine della stagione estiva e del suo temporaneo utilizzo” (Cass. pen. sent. n. 39406/2018).
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