La SCIA antincendio (Segnalazione certificata inizio attività) dal 2011 sostituisce il CPI (certificato di prevenzione incendi) per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I del DPR 151/2011).
La presentazione di una SCIA antincendio attesta che il luogo rispetta le norme di prevenzione antincendio e che, quindi, è in grado di ridurre il rischio di incendi. Ma quando è obbligatoria per un garage condominiale?
Quando la SCIA Antincendio è obbligatoria per un garage?
In Italia, la “Segnalazione certificata inizio attività” è obbligatoria per le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2. Nello specifico:
- Garage condominiali con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
- Garage pubblici con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
- Garage privati con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 e che ospitano una o più attività pericolose, come ad esempio un’officina o un deposito di carburante.
La SCIA antincendio deve essere redatta da un tecnico abilitato, che deve attestare che il luogo rispetti le norme di prevenzione incendi. Può essere presentata online o presso l’ufficio dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
Sicurezza antincendio in condominio: sanzioni
Le sanzioni previste per la mancata presentazione della SCIA antincendio o per la violazione delle norme di prevenzione incendi possono essere di natura amministrativa o penale.
Le sanzioni amministrative sono previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, mentre le sanzioni penali si iferiscono al decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006. Entrambe variano in base alla gravità dell’infrazione:
- Arresto fino a un anno o ammenda da 258 a 2.582 euro per mancata presentazione della SCIA antincendio.
- Reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 a 516 euro per il tecnico che attesti fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e nelle dichiarazioni rese ai fini della presentazione della SCIA antincendio.
- Reclusione da uno a cinque anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per violazione delle norme di prevenzione incendi con danni a cose o persone.
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