serra in condominio

SERRA IN CONDOMINIO: E’ LEGITTIMA?

Ottime notizie per gli amanti del giardinaggio e i condòmini dal pollice verde: la Corte Suprema, con la sentenza n. 30528 del 2017, dichiara legittima la serra in condominio realizzata nel giardino privato che non alteri il pari uso della cosa comune.

La sentenza accoglie così il principio formulato dai giudici dell’appello della controversia avente come oggetto una serra realizzata all’interno di un giardino di proprietà esclusiva e in aderenza alla facciata comune, al piano terra di uno stabile condominiale.

Serra in condominio: la vicenda

Il ricorrente lamentava una scorretta interpretazione, da parte della Corte d’appello, delle clausole del regolamento condominiale (in particolare dell’art.25, che richiede la preventiva valutazione di un professionista in caso di modifiche della facciata che possano incidere sull’estetica complessiva del fabbricato), oltre ad affermare che la serra, in quanto nuova costruzione, avrebbe dovuto rispettare anche i limiti di distanza imposti dal Regolamento edilizio comunale.

I giudici di legittimità (Cass. civ. sez. II n. 30528/2017) rispondono ribadendo un principio fondamentale: la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute non trova applicazione in ambito condominiale.

Più specificamente, nel valutare la presunta violazione del diritto di veduta, i giudici di merito devono tener conto della struttura dell’edificio, dello stato dei luoghi e del contenuto delle facoltà e dei diritti dei singoli condòmini.

La Corte d’appello aveva verificato correttamente la compatibilità dei singoli diritti, secondo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, chiarendo inoltre di intendere l’art. 25 del regolamento condominiale non come deroga alle norme dettate dal codice civile, ma come “scelta condivisa con l’accettazione del regolamento condominiale”.

Accertata la legittimità della serra secondo le previsioni dell’art. 1102 c.c., non sussiste quindi alcun mancato rispetto dei rapporti tra proprietà vicine, sempre che – conclude così la Cassazione – «venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale».

 

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