Sicurezza antincendio in condominio: responsabilità penali per l’amministratore
Le norme sulla sicurezza antincendio in condominio prescrivono regole sempre più stringenti in capo agli amministratori. Il Dm del 25 gennaio 2019 ha perfino identificato l’amministratore di condominio come il «responsabile dell’attività» volta a pianificare azioni e comportamenti da mettere in pratica in presenza di un incendio.
Rischio incendio in condominio: la responsabilità in capo all’amministratore
In caso di incendio in condominio, oltre alla responsabilità contrattuale dell’amministratore (originata dal rapporto di mandato di cui all’articolo 1710 del Codice civile), e alla responsabilità extracontrattuale da atto illecito (articolo 2043 del Codice civile), si discute spesso di responsabilità penale dell’amministratore, per il non corretto od omesso svolgimento di azioni dirette a garantire un predeterminato livello di sicurezza in condominio.
L’articolo 40 del Codice penale stabilisce, infatti, che «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». L’Amministratore dovrà quindi rispondere dell’evento lesivo qualora la sua condotta omissiva, ossia la sua inerzia, sia stata condizione necessaria per la realizzazione dello stesso.
Il danno colposo
Il reato di delitto colposo di danno (articolo 449 del Codice penale) punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque cagioni con una condotta colposa un incendio.
Tale presupposto origina la posizione di garanzia, che obbliga l’amministratore a vigilare e compiere atti conservativi sulle parti comuni, soprattutto nei casi di urgenza.
Sicurezza antincendio in Condominio: la responsabilità penale dell’Amministratore
Perchè l’Amministratore sia considerato penalmente responsabile in caso di incendio, è necessario che la sua condotta omissiva sia stata determinate nell’incidente con «alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica» (Cassazione, sentenza 39959/2009). Pertanto, la condanna penale può azionarsi soltanto nel caso in cui la condotta omissiva dello stesso amministratore abbia rappresentato un presupposto indispensabile ai fini dell’evento.
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