Il trattamento di fine rapporto – o TFR – è l’importo maturato dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo e liquidato dal datore di lavoro alla cessazione del contratto (Codice Civile, articolo 2120).
TFR portiere di Condominio: quando si paga
Nei condomìni, così come nelle aziende, la prassi è quella di corrispondere il TFR nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, in modo da permettere il calcolo e l’aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione. Eppure, secondo la Cassazione, il lavoratore potrebbe avanzare il diritto di riceverlo subito (sentenze 1040/4822 del 2002).
TFR in Condominio: l’accantonamento
Il Condominio è tenuto ad accantonare periodicamente il trattamento di fine rapporto, attraverso un fondo TFR, per il quale l’amministratore dovrà predisporre specifici prospetti informativi.
Il TFR potrà, in alternativa, essere destinato (tutto o in parte) a un fondo pensione. In questo caso, una volta chiuso il contratto di lavoro, il dipendente potrà decidere se riscattare tutta la quota o parte di essa presso il fondo previdenziale.
TFR portiere di Condominio: anticipazioni
Per le quote di TFR maturate a partire dal 2013, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere anticipazioni nella misura del 50% di quanto maturato, al netto di eventuali quote destinate alla previdenza complementare. Ammesso che il dipendente ne faccia richiesta. E per non più di una volta l’anno.
Fonte: Sole 24 ore