La parola d’ordine dell’ultimo anno? Digitalizzazione. Un fenomeno necessario, che ha colpito anche il mondo condominiale e le sue assemblee.
In sede di conversione in legge del decreto “agosto”, che fa parte del complesso delle disposizioni emanate per dare soluzione ai problemi derivati dall’emergenza Covid-19, è stata infatti prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee condominiali “in modalità di videoconferenza”.
La vera novità nel panorama normativo è la previsione – in difetto di una disposizione ad hoc da parte del regolamento di condominio – del “previo consenso di tutti i condomini”. Tale unanimità, non agevolmente raggiungibile (se non nelle realtà condominiali medio-piccole) dovrà infatti essere ottenuta per le singole delibere.
La nuova formulazione (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.) ha anche stabilito che nell’avviso di convocazione di un’assemblea da remoto debba essere indicata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.
Sembra inoltre opportuno che l’amministratore motivi la propria scelta tra i diversi sistemi utilizzabili, in ragione dell’esigenza di garantire l’identificazione dei condomini e l’esercizio del diritto di voto. La piattaforma elettronica dovrà infine contemplare un sistema bidirezionale interattivo, con possibilità di visionare i documenti in streaming ed assicurare la discussione paritaria.
Assemblee in videoconferenza: pro e contro
Connessioni che cascano, difficoltà a collegarsi… sono tante le criticità che possono presentarsi in occasione dello svolgimento di un’assemblea da remoto, soprattutto se i partecipanti non sono molto avvezzi alla tecnologia. Tali circostanze comportano la sospensione dell’assemblea dichiarata dal presidente, sino al ripristino di un nuovo collegamento.
Ciò nonostante, i vantaggi delle assemblee da remoto sono innegabili. Oltre a garantire la sicurezza dei partecipanti, si possono ottenere risparmi di spesa complessiva: utilizzando piattaforme digitali con un software specifico, il costo sostenuto dai condomini risulterà di certo minore dell’affitto della sala predisposta.
Assemblee da remoto o in presenza: si possono mixare?
La legge non esclude la possibilità di tenere la riunione in forma c.d. mista, ovvero con un presidente e un segretario nel “luogo” della riunione, un monitor consultabile dai presenti e un collegamento audio-video da remoto per tutti gli altri. Anche in tale situazione, è opportuno ricevere il previo consenso anche da parte dei partecipanti in presenza.
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