Secondo lo specifico decreto (Ministero delle Comunicazioni, 9 aprile 2001), le cassette postali in Condominio devono essere posizionate in luogo liberamente accessibile dagli addetti al recapito (art. 45, primo comma): in assenza di un portiere, quindi, le stesse non potranno essere collocate all’interno dell’androne del Condominio.
Cassette postali in Condominio: proprietà esclusiva o bene comune?
Oltre ad essere posizionate in luogo facilmente accessibile, le cassette postali dovranno essere raggruppate in un unico punto di accesso (art. 47), e qualora vengano inserite in un’unica struttura, diventeranno un bene comune.
In Condominio, infatti, per la cassetta postale vale lo stesso discorso del box auto: il singolo box è in proprietà esclusiva, ma i muri nei quali sono inserite le saracinesche sono di proprietà condominiale. Allo stesso modo, se la singola cassetta postale è inserita in un manufatto unico, quest’ultimo andrà considerato proprietà comune. E di conseguenza, la decisione sul suo spostamento spetterà all’assemblea condominiale.
Ma se il Condominio non decidesse nulla? In questo caso, non si esclude che il singolo condòmino possa attivarsi autonomamente, fermo restando quanto stabilito dell’art. 1102 c.c.
Fonte: www.condominioweb.com
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