contagio e doveri dell'amministratore in condominio
Come comportarsi in caso di contagio da Covid-19 all’interno di un condominio? Quali sono i doveri dell'Amministratore di condominio?

Contagio Covid-19 in Condominio: i doveri dell’Amministratore

Come comportarsi in caso di contagio da Covid-19 all’interno di un condominio? Quali sono i doveri dell’Amministratore condominiale?

Per far chiarezza sui doveri dell’amministratore (assoggettabile anche alle norme del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) possiamo fare riferimento all’articolo 1130 del codice civile. Secondo quest’ultimo, l’amministratore “ha il dovere di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune”, avendo cura di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni”.

L’amministratore condominiale ha quindi l’obbligo di mantenere e conservare i beni comuni, garantendo l’utilizzo degli stessi a tutti i condomini. Dovrà inoltre occuparsi di mantenere in sicurezza gli ambienti a vantaggio dei condomini e in tutela delle persone che vi transitano e vi lavorano. Dovrà procedere, ad esempio, all’immediato conferimento d’incarico per la sanificazione delle zone comuni ad apposita ditta specializzata e iscritta nello specifico registro (tale intervento è da considerarsi “straordinario ed urgente” e andrà annotato nel Registro Anagrafe Sicurezza RAS).

 

Contagio Covid-19 in Condominio: i doveri dell’Amministratore

Qualora un condomino accusasse i sintomi del Covid-19 non è tenuto a comunicarlo all’amministratore, né ai singoli condòmini. Allo stesso modo l’amministratore che avesse avuto conoscenza “informale” o sospetta di un caso tra i suoi condomini, non è tenuto a darne diffusione agli altri condomini. Si tratta infatti di dati sanitari, considerati “particolari” dalle normative in materia di Privacy.

L’art. 9 del GDPR chiarisce che l’Amministratore potrà trattare dati particolari senza il consenso dell’interessato soltanto qualora: “c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso”.

Non esiste quindi alcuna ragione che possa consentire all’amministratore di trattare tali dati sanitari per finalità diverse da quelle limitate al suo incarico, così come non sono previste deroghe in questo particolare periodo di pandemia.

L’amministratore ha quindi il dovere di tutelare e rendere sicure le parti comuni dell’edificio, ma non possiede il mandato alla tutela della salute dei singoli condomini.

Tuttavia, nulla vieta al singolo condomino di farsi parte attiva per il blocco dell’epidemia, denunciando, se necessario, eventuali casi sospetti non dichiarati.

Fonte: Federprivacy
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