Biciclette in condominio: dove parcheggiarle?

In condominio, si sa, i litigi per le zone comuni sono sempre dietro l’angolo. Letteralmente. Capita spesso, infatti, di imbattersi in qualche oggetto “dimenticato” o in qualche bicicletta “abbandonata” nell’androne o nel cortile condominiale.

Ma si può proibire a un condomino di parcheggiare la sua bicicletta negli spazi comuni? Scopriamolo insieme.

Biciclette nell’androne o nel cortile condominiale

Prima di tutto dobbiamo ricordare che “tutti i condòmini possono servirsi del cortile, così come delle altre parti comuni dell’edificio, purché non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 cod. civ.)”.

Tuttavia, spesso, il regolamento di condominio sancisce dei divieti in tal senso. Ad esempio, potrebbe vietare il transito delle biciclette all’interno del condominio. In questo caso, le biciclette non potranno essere riposte ogni sera all’interno del proprio appartamento, né tanto meno nell’androne.

E se il regolamento condominiale non si pronunciasse in nessun modo? Di certo sarebbe comunque buona norma ricordare che la funzione dell’androne non è quella di parcheggio, ma di collegamento alle varie unità immobiliari. Ovvero, la sosta di biciclette nell’androne del condominio potrebbe essere consentita solo se temporanea e per un limitato numero di biciclette, ammesso che queste non rechino fastidio o danno agli altri condomini e non sporchino la zona comune.

La stessa considerazione vale per il cortile condominiale: l’uso principale di quest’ultimo, infatti, è quello di fornire aria e luce agli appartamenti e di garantire, se necessario, il passaggio di mezzi e persone. Anche in questo caso, quindi, iI parcheggio delle bici potrà essere consentito solo qualora il regolamento condominiale decida di aggiungere all’utilizzo principale del cortile anche quello di parcheggio.

Biciclette in condominio: la soluzione sta nella rastrelliera

Considerando quello che abbiamo appena letto, quella del ciclista non sembrerebbe una vita facile in condominio. Eppure, c’è una soluzione che può salvare capre e cavoli, anzi, condòmini e biciclette: la rastrelliera.

Dal momento in cui l’installazione di rastrelliere nel cortile condominiale si configura come una “modifica”, infatti, per l’amministratore non sarà necessario passare dall’assemblea.

Lo ha spiegato il Tribunale di Savona, con la sentenza del 17 aprile 2013: “l’installazione, su una porzione di marciapiede condominiale, di due rastrelliere per il posteggio di biciclette, non ostacolanti il transito pedonale dei condomini, rientra nei poteri dell’amministratore, non costituendo innovazione ex art. 1120 c.c., oltre a non integrare la molestia nel possesso ex art. 1170 c.c.”

Insomma, grazie a una spesso sottovalutata rastrelliera, le nostre biciclette – e quelle dei nostri vicini – troveranno riparo in uno spazio comodo e custodito, senza però arrecare alcun tipo di disturbo agli altri condomini. Che i litigi condominiali per le bici, grazie a lei, diventino un lontano ricordo?

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