Condomino moroso
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Quando un condomino si considera moroso?

Il condomino moroso è quello che non ha pagato le quote condominiali, sia che si tratti di quote ordinarie (relative alla gestione ordinaria dell’immobile), sia di quelle straordinarie (dovute per spese occasionali).

Si diventa ufficialmente morosi nel momento in cui scade il termine di pagamento. Ma qual è questo momento, quando si parla di quote condominiali? Nessuna norma legislativa si occupa di stabilire quali siano in questi casi i termini di pagamento; occorre quindi riferirsi alle regole generali in materia di obbligazioni contrattuali.

Ai sensi dell’articolo 1183 del Codice civile, se non è specificato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. In ambito condominiale, quindi, se il regolamento di condominio o il verbale d’assemblea non dispongono diversamente, ogni condomino è tenuto a pagare le proprie quote all’inizio di ogni mese di riferimento, ovvero in anticipo. Solo così, infatti, sarà possibile far fronte alle spese per la gestione dei servizi e dei beni comuni necessari al funzionamento del condominio. 

Un esempio? Le bollette condominiali del mese di luglio andranno versate il 1° luglio e non il 31.

Come anticipato, però, è sempre ammessa la possibilità di disciplinare diversamente le scadenze. Il condominio potrebbe quindi stabilire che i pagamenti debbano avvenire alla fine di ogni mese, di ogni bimestre, trimestre e così via. 

Condomino moroso: l’amministratore è obbligato a richiedere i pagamenti delle rate condominiali?

Una volta che l’assemblea ha approvato il piano di riparto, l’amministratore non è tenuto ad esigere mensilmente i pagamenti dai singoli condomini. Questi ultimi dovrebbero infatti adempiere spontaneamente, senza bisogno di richieste esplicite o di quantificazioni. 

Alla scadenza del mese di riferimento, il condomino che non ha versato gli importi dovuti verrà automaticamente considerato moroso.

A seguito del mancato pagamento è buona norma inviare un sollecito per escludere la possibilità che vi sia stata una dimenticanza. Ciò non cambia, tuttavia, la condizione di morosità del condomino, che sarà già scattata, a prescindere dalla diffida. 

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